La sua liceità

Il nostro sistema ritiene lecito il trasferimento a titolo oneroso degli studi professionali, con specifico riferimento alla cessione della clientela.
L’ammissibilità della cessione di uno studio legale è stata affrontata dalla sentenza della Cassazione nr. 2860/2010 la quale ha affermato che nell’ipotesi di trasferimento di un’attività professionale, si realizza un vero e proprio trasferimento di attività tramite il quale l’alienante cede “indirettamente” la clientela ed assume, oltre agli obblighi positivi di fare (attività promozionale e di presentazione) anche gli obblighi negativi di non fare (divieto di riprendere ed esercitare la stessa professione nello stesso luogo).
 

  1. Le norme di riferimento
    Le norme di riferimento sono l’art. 36 co. 29 del D.L. 223/2006 meglio noto come Decreto Bersani-Visco con il quale è stata regolamentata per la prima volta la “cessione della clientela”.
    Il decreto infatti, modificando l’art. 54 co. I quater del TUIR ha previsto espressamente che “concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi materiali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.
  2. La giurisprudenza
    La sentenza della Cassazione 2860/2010 ha riconosciuto possibile e lecita la cessione dello studio professionale e della relativa clientela a fronte del pagamento di un corrispettivo.
    Le motivazioni della Suprema Corte fanno leva sulle norme introdotte dal Decreto Bersani-Visco e, in via ulteriore, all’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto legittima l’organizzazione, in forma di azienda, anche per gli studi professionali (Cassazione 10178/2007 e già prima 11897/2002).
    La Corte ha ritenuto lecito e valido il contratto di cessione di uno studio professionale stipulato a titolo oneroso, comprensivo non solo degli elementi materiali e degli arredi ma anche della clientela, essendo configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il rapporto fiduciario e personale tra prestatore d’opera intellettuale e cliente) ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire, attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare e negativi di non fare, la prosecuzione del rapporto tra vecchi clienti ed il soggetto subentrante.
    La pronuncia certifica quindi l’esistenza del c.d. “avviamento professionale” (già prima trattato dalla Cassazione 370/1974 e 5848/1979) che legittima la validità del contratto di cessione degli studi professionali.