La sua liceità
Il nostro sistema ritiene lecito il trasferimento a titolo oneroso degli studi professionali, con specifico riferimento alla cessione della clientela.
L’ammissibilità della cessione di uno studio legale è stata affrontata dalla sentenza della Cassazione nr. 2860/2010 la quale ha affermato che nell’ipotesi di trasferimento di un’attività professionale, si realizza un vero e proprio trasferimento di attività tramite il quale l’alienante cede “indirettamente” la clientela ed assume, oltre agli obblighi positivi di fare (attività promozionale e di presentazione) anche gli obblighi negativi di non fare (divieto di riprendere ed esercitare la stessa professione nello stesso luogo).
- Le norme di riferimento
Le norme di riferimento sono l’art. 36 co. 29 del D.L. 223/2006 meglio noto come Decreto Bersani-Visco con il quale è stata regolamentata per la prima volta la “cessione della clientela”.
Il decreto infatti, modificando l’art. 54 co. I quater del TUIR ha previsto espressamente che “concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi materiali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”. - La giurisprudenza
La sentenza della Cassazione 2860/2010 ha riconosciuto possibile e lecita la cessione dello studio professionale e della relativa clientela a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Le motivazioni della Suprema Corte fanno leva sulle norme introdotte dal Decreto Bersani-Visco e, in via ulteriore, all’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto legittima l’organizzazione, in forma di azienda, anche per gli studi professionali (Cassazione 10178/2007 e già prima 11897/2002).
La Corte ha ritenuto lecito e valido il contratto di cessione di uno studio professionale stipulato a titolo oneroso, comprensivo non solo degli elementi materiali e degli arredi ma anche della clientela, essendo configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il rapporto fiduciario e personale tra prestatore d’opera intellettuale e cliente) ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire, attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare e negativi di non fare, la prosecuzione del rapporto tra vecchi clienti ed il soggetto subentrante.
La pronuncia certifica quindi l’esistenza del c.d. “avviamento professionale” (già prima trattato dalla Cassazione 370/1974 e 5848/1979) che legittima la validità del contratto di cessione degli studi professionali.