Gli elementi del contratto: il patto di non concorrenza

Nel contratto di cessione di azienda il divieto di concorrenza stabilito dall’art. 2557 del Codice Civile impone, a chi la aliena, l’obbligo di astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento della stessa, dall’iniziare una nuova impresa che abbia oggetto, ubicazione o altre circostanze idonee a sviare la clientela dell’impresa ceduta.
 
E’ proprio tale obbligo negativo di “non fare” che anima la cessione dello studio legale e, adeguatamente formalizzato, rende lecita la pattuizione di una clausola di non concorrenza.